Art. 80 D. Lgs. 50/2016 – Nuovo Codice degli appalti Chiarito l’ambito soggettivo delle cause di esclusione Compreso anche l’OdV ex D. Lgs. 231/2001

05 dicembre 2016

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute all’Autorità da parte di stazioni appaltanti e operatori economici, il 14 novembre scorso  un comunicato del presidente dell´A.N.AC. ha precisato le definizioni dell´ambito soggettivo dell´articolo 80 del D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti).

Con particolare riferimento a una serie di reati, infatti, tutti dettagliatamente elencati nell’art. 80, tra cui è il caso di ricordare, infra alios, i delitti di associazione per delinquere, di concussione e corruzione, istigazione alla corruzione, con finalità di terrorismo, di autoriciclaggio e sfruttamento del lavoro minorile, l´articolo 80 prevede, infatti, che l’operatore economico sia escluso dalla partecipazione a una procedura d´appalto qualora vi sia condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta.

L´Autorità Nazionale Anticorruzione ha avuto cura di precisare, in proposito, che per l’applicabilità del principio di esclusione, il requisito di cui all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016 deve sussistere in capo ai membri del CdA cui sia stata conferita la legale rappresentanza, in capo ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, ma anche in capo agli ulteriori soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo.

 Tra questi ultimi organismi di controllo sono compresi il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 al quale sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.

 La precisazione, se da un lato appare utile a fare chiarezza su aspetti fondamentali della nuova disciplina, non dovrebbe rappresentare una sorpresa per tutte quelle aziende che hanno deciso di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e dell’Organismo di Vigilanza in esso previsto.

 L’assenza di condanne, anche non definitive, per i singoli membri dell’OdV è, infatti, una condicio sine qua non per la corretta costituzione dell’Organismo stesso, dovendo essere ogni componente dell’OdV dotato dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità.

 La disposizione, appare pertanto in linea con il disegno complessivo del decreto Lgs. 231/2001 e con la funzione dell’Organismo di vigilanza come un efficiente apparato di controllo dell’Ente.

 Occorre tuttavia non dimenticare, che la dotazione di un Modello ex D. lgs. 231/2001 non pone di per sé l’Ente al riparo dalla responsabilità e le conseguenti sanzioni amministrative in seguito al verificarsi al proprio interno di uno o alcuni dei reati di cui al D. lgs 231/2001.

E’ infatti indispensabile che il modello sia stato si stato reso il più possibile aderente alla realtà dell’Ente, accurato e puntuale nella mappatura dei rischi e nel verificare le possibili falle del sistema (anche procedurale) aziendale, idonee a costituire il substrato ideale per il verificarsi delle fattispecie criminose, nonché ad elaborare, in merito, appositi sistemi di controllo e protocolli comportamentali finalizzati a ridurre al minimo il margine di rischio.

Avv. Tiziana Bastianelli

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